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Nel caso in cui un appartamento venga affittato, quali sono le voci delle spese condominiali a carico dell’inquilino e quelle a carico del proprietario?
Quando in un condominio il proprietario di una casa decide di dare in affitto il proprio appartamento tra i vari aspetti che dovranno essere definiti c’è quello della ripartizione delle spese condominiali.
Infatti, nonostante esistano dei criteri legislativi che ne disciplinano la suddivisione, dai regolamenti condominiali alle norme presenti nel codice civile, le spese condominiali possono essere oggetto di contrattazione tra le parti.
Categorie delle spese condominiali
Per quanto riguarda il tema in questione è possibile individuare due macro-categorie di spese.
Da un lato ci sono le spese di gestione ordinaria. Ossia tutti quegli interventi volti a far si che l’immobile mantenga la sua efficienza nel tempo.
Dall’altro lato, vi sono invece le spese di tipo straordinario. Queste ultime, riguardano invece interventi necessari per rinnovare, modificare o sostituire parti, anche strutturali, dell’immobile, o anche migliorare/integrare servizi tecnologici e igienico-sanitari dell’edificio.
Spese a carico del proprietario
Nel caso in cui decida di affittare il proprio appartamento, il locatore avrà comunque il dovere di sostenere tutta una serie di spese che (se non previsto diversamente dal contratto stipulato) sono per legge a suo carico.
In tal senso, le spese in questione possono riguardare, oltre alle spese straordinarie relative alle parti interne dell’immobile, anche esborsi di natura straordinari di parti comuni del condominio.
Alcuni esempi pratici ma non esaustivi, potrebbero essere: costi di installazione e manutenzione straordinaria dell’ascensore, spese di sostituzione dei citofoni o delle grondaie, installazione o sostituzione di arredi condominiali, cassette postali o armadietti contatori.
Spese a carico dell’inquilino
Sul conduttore invece, salvo diverse condizioni, ricadranno per lo più i costi di manutenzione ordinaria.
Dunque sarà compito dell’inquilino provvedere a manutenere gli impianti di riscaldamento e condizionamento, partecipare alle spese ordinarie riguardanti, l’illuminazione condominiale, l’ascensore, le aree verdi, il tetto ed il lastrico solare.
Pagamento delle spese condominiali
Per quanto riguarda i versamenti, la legge prevede che gli importi vengano versati al condominio da parte del proprietario di casa.
Sarà poi quest’ultimo, una volta stabilita la divisione delle spese condominiali tra le parti, a dover richiedere il saldo al conduttore.
In particolare quest’ultimo sarà tenuto a versare quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica del locatore.
Diritti del conduttore
Prima di effettuare il pagamento al proprietario, l’inquilino ha il diritto di richiedere (e ottenere) informazioni specifiche sulle spese sostenute, in modo che risultino evidenti i criteri di ripartizione.
Ha inoltre il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Qualora l’inquilino non faccia richiesta di visionare tali documenti, il locatario non sarà tenuto ad esibirli e in caso di mancato pagamento il conduttore risulterà in mora.
Viceversa, se tale richiesta viene presentata e il locatore non esibisce la documentazione richiesta, allora il proprietario non avrà la possibilità di avviare una causa di sfratto nonostante il mancato rimborso delle spese condominiali.
Morosità dell’inquilino
Se invece l’inquilino risulta moroso, senza nessuna attenuante, allora il proprietario di casa potrà avviare le pratiche per richiedere lo sfratto.
A differenza, però, del mancato pagamento del canone di affitto, nel caso degli oneri accessori, la procedura di sfratto può iniziare solo nel momento in cui il mancato pagamento delle spese condominiali, raggiunga un valore pari ad almeno due mensilità del canone di affitto, come previsto dal codice civile.
Il ruolo dell’amministratore
Per quanto riguarda l’amministratore condominiale, questi nel caso di mancato pagamento delle quote condominiali, non ha alcun titolo per poter agire nei confronti degli inquilini.
Infatti, l’amministratore non riveste alcun ruolo nel contratto tra locatore e conduttore, la sua funzione è infatti quella di realizzare una cooperazione tra i condomini (proprietari degli appartamenti).
Dunque, sarà solo a questi ultimi che potrà richiedere il pagamento delle quote non ancora versate, anche se l’inquilino non ha ancora provveduto al loro saldo.
Sei un inquilino o un proprietario di un appartamento in affitto? Hai definito dei criteri di ripartizione di spesa diversi? Raccontacelo nei commenti