L’importante agevolazione prevista dal Superbonus è oggetto di attente analisi da parte di chi potrebbe usufruirne. Se da un lato molti proprietari hanno già dato il via ai lavori per sfruttare quest’occasione, resta attualmente l’incertezza sull’accesso a tale beneficio nel caso di abitazioni ad uso promiscuo.
Uno dei dubbi principali relativi al Superbonus 110%, riguarda la possibilità da parte delle abitazioni unifamiliari, o anche nel caso di condomini, di poter accedere a tale misura di sostegno qualora alcuni locali vengano utilizzati anche come uffici da professionisti e piccoli imprenditori.
Di fatto all’interno della Circolare 24/2020, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tale problema non viene affrontato.
Nella sezione dedicata all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, si specifica che sono ammesse a godere dell’agevolazione «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» (secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b), del Decreto legge 34/20).
Viene, inoltre, successivamente precisato che la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», è stata inserita dal Legislatore con l’intento di specificare che la fruizione del Superbonus è relativa ad unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Come conseguenza di ciò, è lecito dunque dedurre, che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, nel momento in cui le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.
Abitazioni ad uso promiscuo
In virtù di quanto detto precedentemente, vanno sicuramente esclusi dalla possibilità di accesso al Superbonus, gli immobili strumentali, ossia quelli che l’articolo 43 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) inquadra come immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
La condizione di esclusività però, non può essere tale, in riferimento agli immobili che vengono utilizzati dal professionista sia come ufficio, sia come abitazione. Dunque in tal senso dovrebbero risultare potenzialmente adatti per usufruire dell’agevolazione.
Data la mancanza di una direttiva specifica, si potrebbe effettuare un parallelo con quanto riportato nell’articolo 16-bis del Tuir, in materia con riferimento alla Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (beneficio anche questo riservato agli immobili residenziali e non è applicabile agli interventi realizzati sugli immobili strumentali).
Nello specifico, il comma 5 del testo, prevede una detrazione ridotta al 50%, nel caso in cui gli interventi di recupero vengano «realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale».
Questione insoluta
A fronte del possibile parallelo effettuato, manca però una certezza effettiva che può essere data solo da un esplicito chiarimento da parte dell’ente.
Va infatti sottolineata una sostanziale differenza tra l’articolo119 del decreto legge e l’articolo16-bis del Tuir. In quest’ultimo, infatti, le detrazioni per il recupero edilizio fanno riferimento ai cosiddetti “immobili patrimonio” di imprese individuali e società di persone. Aspetto che non riguarda il Superbonus 110%.
In ogni caso, bisogna ricordare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate, pur escludendo ripetutamente l’accesso al bonus per «le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni», non provvede mai a specificare se la destinazione dell’immobile sia in riferimento ad un uso esclusivo o anche promiscuo, rendendo necessario dunque un intervento dell’Agenzia stessa al fine di non dar luogo a fraintendimenti.