La vita condominiale presenta spesso motivi di conflitto tra gli inquilini, in particolare per quanto riguarda la gestione degli spazi comuni. In tal senso di particolare difficoltà risulta la gestione degli animali domestici, specie se si tratta di cani.

Per quanto riguarda la gestione degli animali domestici all’interno di un condominio, il principio di base di cui bisogna tener conto è quello più comune, ovverosia il buon senso.

E’ infatti indubbio che ognuno è padrone in casa propria, ma nel caso di un’abitazione con più appartamenti e differenti famiglie, è necessario tener presente che la libertà di un soggetto è limitata laddove va a calpestare i diritti altrui.

Per cui è lecito che un residente possa decidere di prendere un animale domestico per propria compagnia, ma allo stesso tempo deve essere cosciente che tale animale domestico non può e non deve arrecare danno agli altri inquilini del palazzo.

Se in alcuni casi, la situazione può essere tenuta sotto controllo piuttosto facilmente, come nel caso dei pesci in un acquario, vi sono situazioni in cui la convivenza don gli animali domestici dei vicini crea più difficoltà.

In particolare, ci stiamo riferendo alla presenza dei cani all’interno di un condominio.

Diritti e doveri dei cani (e dei padroni)

Diritti e doveri dei cani

Partendo dal presupposto che in ogni caso il responsabile per ogni comportamento dell’animale è sempre il padrone, quando si parla di diritti e doveri dei cani, si fa in realtà riferimento ai diritti e doveri dei relativi padroni.

In particolare, vi sono diversi aspetti che vanno considerati in merito a tale questione.

Ad esempio, il diritto degli animali a vivere in casa (infatti l’articolo 1138 del Codice civile stabilisce che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, a meno che non risulti da regolamento interno approvato all’unanimità dall’assemblea).

Sussiste poi il diritto ad abbaiare, bilanciato dal dovere di non arrecare disturbo. Il diritto del cane di prendere l’ascensore. Il diritto del cane alla passeggiata nel cortile condominiale ed il diritto a fare gli escrementi.

A fronte di questi ultimi due diritti, vi è comunque la necessità di tenere il cane sotto controllo, e l’obbligo del padrone di pulire laddove il cane sporchi o risarcire eventuali danni causati dall’animale stesso.

La presenza di un animale domestico comporta la presenza di diritti e doveri per l'animale ed il padrone

Uso delle videocamere per contestare i danni causati

Succede a volte, che non tutti i condòmini si attengano a tali regole, per cui può accadere che in alcuni condomìni, vi siano inquilini che si lamentino per i danni arrecati dai cani nelle parti comuni del palazzo.

Nonostante si possa immaginare che alcuni danni possano essere dovuti a comportamenti impropri del cane (ed alla negligenza del padrone), prima di intervenire con eventuali sanzioni, è necessario dimostrarne la colpevolezza.

A tal proposito, con la legge n. 220/2012 (riforma del condominio), è stato introdotto l’articolo 1122 ter c.c., che prevede la possibilità di installare impianti di videosorveglianza dietro delibera dell’assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

Le telecamere che andranno a riprendere le aree comuni, dovranno inoltre essere affiancate da un cartello che riporti il nome del titolare del trattamento (nel caso specifico risulterà il condominio stesso) e la finalità delle riprese (motivi di sicurezza per la tutela del patrimonio comune e privato).

La legge consente dunque, laddove vi sia l’approvazione della maggioranza, di poter utilizzare le riprese per contestare il comportamento illecito ai proprietari degli animali domestici in questione.

La problematica principale sarà però legata ad una necessaria tempestività. Infatti, in base a quanto previsto dal Garante della Privacy, le registrazioni non possono essere conservate per un periodo superiore alle 24/48 ore, se non per esigenze specifiche come ad esempio, richieste investigative da parte delle Autorità o della Polizia giudiziaria (in questi casi la conservazione non potrà eccedere i 7 giorni)