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Essere comproprietari di un immobile
L’acquisto di un immobile può essere un passo molto importante nella vita di una singola persona.
A volte però può capitare che l’acquisizione di una casa o di un appartamento possa riguardare due o più persone, sia tramite acquisto diretto, sia attraverso altre modalità come ad esempio l’eredità.
In questi casi dunque ogni soggetto in questione risulterà titolare del diritto di proprietà sul bene, al pari di tutti gli altri (siano essi acquirenti o ereditieri).
Abitazione in comproprietà: diritti e doveri
Data la parità di grado tra i diversi soggetti in questione, uno dei principali doveri di un comproprietario è quello di non pregiudicare il bene causando danni o la distruzione dell’immobile.
Allo stesso modo non è possibile alterare la destinazione d’uso dell’immobile, a meno che non venga raggiunto un accordo fra le parti.
Ed infine è necessario consentire il pari utilizzo del bene a tutti i comproprietari.
Tra questi diritti vi è poi anche quello legato alla partecipazione alle assemblee condominiali. In questo caso il dubbio principale riguarderà questioni come: chi vi deve partecipare, quanti voti possono essere espressi ed anche, a chi vada inviata la convocazione.
L’invio dell’avviso di convocazione in caso di comproprietà
Le disposizioni attuali prevedono che nel caso di una comproprietà tra più persone, l’avviso di convocazione all’assemblea debba essere inviato a tutti i comproprietari.
L’unica eccezione è costituita dal caso in cui i soggetti risultino essere conviventi. In tal caso, l’amministratore potrà inviare un unico avviso indirizzato ad entrambi presso la residenza in questione.
Al contrario invece può verificarsi che i comproprietari siano degli eredi, fratelli o parenti di altro grado. In questa seconda ipotesi, l’avviso dovrà essere spedito a tutti i soggetti.
Mancata ricezione di un avviso di partecipazione di un comproprietario
Una situazione che potrebbe verificarsi, è poi quella della mancata ricezione della convocazione da parte di uno dei soggetti interessati.
Così come previsto nel caso generico le delibere approvate senza che tutti i condomini siano stati convocati possono essere soggette ad annullamento.
Tale richiesta però può pervenire soltanto dal condomino interessato da tale mancanza.
Ciò resta valido anche nel caso si tratti di comproprietari.
Solo i soggetti cui non è stato recapitato l’avviso, possono contestare eventuali delibere, ricorrendo in tribunale entro 30 giorni dalla notifica del verbale di assemblea.
Qualora venisse a mancare tale notifica, verrebbe a mancare anche un termine di scadenza per il ricorso.
La delega per la rappresentanza di un comproprietario
Altro caso che potrebbe poi verificarsi riguarda l’eventuale necessità di delega di uno dei comproprietari, nel caso in cui gli altri non fossero presenti.
In base a quanto previsto dalla giurisprudenza, la delega scritta non sarà necessaria.
Questo perché la legge riconosce ad ogni comproprietario pieni poteri per la gestione ordinaria, ed ovviamente tra questi poteri vi è anche quello del voto in assemblea condominiale.
Come funziona il voto dei comproprietari in assemblea?
Se però in assemblea sono presenti tutti i comproprietari, c’è da chiedersi come si esprime il voto alla luce di eventuali differenze di vedute tra i soggetti in questione.
Fermo restando che tutti i soggetti in questione, in quanto titolari dell’immobile, hanno diritto a partecipare all’assemblea, in base all’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, solo uno avrà diritto di voto.
Saranno gli stessi comproprietari a dover nominare il proprio rappresentante, che potrà essere scelto anche tra gli altri condomini o tra soggetti estranei (tramite conferimento di delega).
Il legislatore ha previsto infine che se i comproprietari non dovessero giungere ad un accordo per la rappresentanza, sarà il presidente dell’assemblea a provvedere alla nomina attraverso un sorteggio.
Impugnazione di una delibera assembleare in caso di comproprietà
A differenza del voto, che come visto deve essere espresso da un unico rappresentante, ogni comproprietario ha la possibilità di impugnare una delibera assembleare, anche nel caso in cui gli altri si mostrassero contrari a ciò.
A tale libertà vi è però un unico vincolo.
Infatti, l’annullamento non può essere richiesto qualora il rappresentante (in quanto portatore ‘de facto’ della volontà degli altri comproprietari), abbia votato a favore della delibera in questione.
Sei mai stato (o sei attualmente) comproprietario di un immobile? Raccontaci la tua esperienza nei commenti.