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Abbattere le barriere architettoniche all’interno di un condominio
Molti condomini, soprattutto quelli costruiti nei periodi passati, presentano spesso problematiche di accesso ai portatori di handicap.
Si parla in tal senso di barriere architettoniche. Ovvero un qualsiasi elemento costruttivo che impedisca o riduca gli spostamenti o l’utilizzo di servizi.
Un esempio potrebbe essere costituito da una scala o anche un semplice gradino, relativamente a coloro che hanno una capacità motoria ridotta in forma permanente o temporanea, ma non solo.
Infatti, anche la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e di elementi di pericolo può costituire una barriera architettonica (si pensi agli ipovedenti, i non vedenti o i sordi).
Gli interventi del legislatore
In questi ultimi decenni, sono state diverse le norme elaborate dal legislatore volte all’eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare, una delle più importanti è stata la legge 13/89 con la quale è stato stabilito l’obbligo di attenersi a precise prescrizioni tecniche durante la fase di costruzione o anche di ristrutturazione degli immobili, al fine di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità alle persone disabili.
Con il primo termine si intende la necessità di rendere possibile il raggiungimento dell’edificio e dei singoli appartamenti, a chi è titolare di disabilità.
L’adattabilità fa riferimento alla possibilità di modificare gli spazi, rendendoli per l’appunto accessibili alle persone disabili.
Ed infine la visitabilità indica la capacità di accesso agli spazi dell’unità immobiliare per persone con disabilità.
Il terzo comma dell’articolo 1, richiede poi che siano previsti almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento e idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari.
Inoltre, nel caso di immobili con più di tre piani, venga installato un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
Abbattimento barriere architettoniche
Come detto molti condomini di vecchia costruzione non sono stati realizzati tenendo conto della presenza di portatori di handicap.
Ecco perchè le leggi che si sono susseguite in questi ultimi trent’anni sul tema, si sono indirizzate verso la possibilità di interventi che potessero consentire il libero accesso allo stabile e alle singole unità abitative alle persone con disabilità.
Un esempio su tutti è quello relativo alla dotazione di un ascensore.
Infatti, laddove non sia stato prevista la sua installazione fin dalla costruzione, sarà possibile procedere alla costruzione, in quanto costituisce un’innovazione, volta ad eliminare delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 1120 codice civile.
Convocazione assembleare per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Laddove vi sia uno stabile che non è stato adeguato per agevolare la mobilità dei disabili, il condomino interessato all’abbattimento delle barriere architettoniche potrà inviare una richiesta all’amministratore di condominio per la convocazione dell’assemblea per deliberare sull’esecuzione di tali opere.
In particolare egli dovrà presentare una richiesta scritta, indicando al suo interno il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi proposti.
Ricevuta la missiva, l’amministratore avrà 30 giorni di tempo per convocare l’assemblea.
Delibera a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche
Una volta convocata l’assemblea, la delibera sarà valida se votata dalla maggioranza degli intervenuti alla riunione, sempre che questi rappresentino almeno la metà del valore dello stabile.
Tale maggioranza consente di procedere alla realizzazione di innovazioni quali percorsi attrezzati o l’installazione di dispositivi di segnalazione per facilitare la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici.
L’approvazione della delibera sarà valida comunque anche rispetto a coloro che avevano votato a sfavore, per cui il costo sostenuto per l’istallazione di tali innovazioni verrà ripartito tra tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi.
Cosa succede se la delibera viene bocciata
Può però succedere che la maggioranza non voti a favore della delibera per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
In questo caso, il singolo portatore di handicap potrà decidere di procedere a proprie spese ai lavori di rimozione delle barriere, come nel caso di allargamento di porte e ingressi o l’installazione di servoscala e strutture mobili.
In tal caso non avrà nemmeno la necessità di effettuare una comunicazione all’assemblea o di ottenere il consenso dagli altri condomini.
Le uniche limitazioni che avrà riguarderanno il divieto di arrecare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio, e l’obbligo di non alterare la destinazione della cosa o impedirne l’uso agli altri condomini.
Infine, laddove i lavori siano stati realizzati esclusivamente a cura e spese del disabile, potranno successivamente partecipare ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
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