La polizza assicurativa poliennale prevede il rinnovo tacito, questo significa che il contratto viene rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta da comunicare entro un certo termine indicato sul contratto. È evidente, perciò, che un contratto senza tacito rinnovo è sempre preferibile, poiché lascia maggiore libertà all’utente.

Fino al 2007 i contratti poliennali avevano il tacito rinnovo e le modalità di disdetta erano piuttosto penalizzanti per il contraente (impossibilità di recedere se non prima di 5 anni), tuttavia dal 3 aprile 2007, il decreto Bersani (L. 40/2007) ha modificato l’articolo del codice civile (art. 1899) prevedendo che, in caso di durata poliennale, il contraente ha la facoltà di recedere annualmente senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Ciò è valido per i contratti poliennali stipulati dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 3 Aprile 2007 in poi). Per i contratti poliennali stipulati antecedentemente, la facoltà di recesso può essere esercitata solo a condizione che siano trascorsi almeno 3 anni.

Dopo le modifiche all’art. 1899 del codice civile introdotte con la L. 40/2007 le compagnie di assicurazione hanno cessato di stipulare polizze poliennali, tuttavia l’art. 21 della L. 99/2009, ha nuovamente modificato l’art. 1899 del codice civile ripristinando la facoltà per le imprese assicurative di immettere nel mercato polizze di durata poliennale, a fronte di una riduzione del premio per il contraente. In questo caso, però, viene meno la possibilità di recedere annualmente dal contratto. Il recesso sarà possibile soltanto trascorso il quinto anno di copertura. Dopo, è possibile inviare la disdetta, con 60 giorni di preavviso.

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Le compagnie, purtroppo, si stanno approfittando di questa nuova norma, proponendo spesso e in modo poco trasparente polizze pluriennali con sconti minimi, che vincolano il cliente per almeno 5 anni.

Potete scaricare il modulo di disdetta qui.