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Una questione molto sentita all’interno dei condomini, che spesso genera contrasti tra gli inquilini: il diritto al gioco negli spazi condominiali.
Insieme ad altri argomenti di discussione tra condomini, quello del diritto al gioco dei bambini nelle aree comuni è sicuramente uno dei più delicati e di difficile soluzione.
Da un lato si pone la necessità di fornire ai più piccoli uno spazio adiacente l’abitazione in cui poter giocare in serenità.
Dall’altro vi è sicuramente una più che comprensibile richiesta da parte degli abitanti del palazzo ad evitare disturbi della quiete o danni a proprietà personali e comuni come le aiuole o le auto.
Norme nazionali e internazionali per il diritto al gioco dei bambini
Quello del gioco dei bambini è un diritto ritenuto essenziale per la crescita dei più piccoli.
Ne tiene conto infatti la stessa Convenzione Internazionale di New York del 1989, così come a livello nazionale, è stato esplicitato tramite la Legge N.176 del 1991.
Vi sono poi anche alcuni regolamenti stilati a livello comunale, volti proprio a proteggere tale diritto, come nel caso di Rimini, il cui Comune ha dichiarato che il gioco dei bambini va consentito in tutti gli spazi, quali giardini e cortili delle abitazioni private, “fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite nei regolamenti condominiali”.
Articolo 1102 c.c. e l’uso degli spazi comuni
Trovare una soluzione a tale questione non risulta dunque per niente semplice.
Infatti, come citato dall’art.1102 del c.c.: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto […]”.
Ciò implica che in teoria potrebbero essere vietate determinate attività (come giocare a pallone) che andrebbero ad alterare la destinazione d’uso di un cortile o di un giardino, mentre altre sarebbero più facilmente consentite.
Creazione di un’area giochi condominiale
A tal punto la soluzione più sensata, sempre che ce ne sia la possibilità concreta, sarebbe quella di realizzare un’apposita area giochi.
In questo caso però, a meno di particolari condizioni, il singolo condomino (o tutti coloro che sono interessati) non potranno procedere liberamente.
Infatti, trattandosi di qualcosa che andrà a creare un valore aggiunto al condominio, tale operazione va inquadrata nell’ambito delle cosiddette “innovazioni”, individuate dall’art. 1120 del c.c.
Dunque per poter procedere, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Spese di installazione e manutenzione dell’area giochi
Pur ricevendo l’approvazione dell’assemblea condominiale, è importante sottolineare che tale installazione va considerata come una cosiddetta “innovazione voluttuaria”.
Ciò significa che la realizzazione dell’area giochi, è legata ad esigenze che possono dare piacere, ma non considerate strettamente necessarie, per cui può essere esonerato dalla spesa chiunque non fosse interessato a concorrere alle spese di installazione.
A fronte di questo esonero iniziale però, la sua creazione costituisce a tutti gli effetti una miglioria per l’immobile e ne va sicuramente ad aumentarne il valore.
Ecco perché per quanto riguarda le spese di manutenzione, queste andranno ripartite tra la totalità dei condomini.
Le restrizioni del regolamento condominiale sull’uso dell’area gioco
La realizzazione di un’area condominiale adibita al gioco, deve comunque tenere conto di vincoli ben precisi definiti all’interno del regolamento di condominio.
Infatti, se da un lato si tutela il diritto al gioco, dall’altro è bene ricordarsi che vanno tutelati i diritti di tutti i condomini.
Ecco perché è necessario prevedere delle fasce orarie in cui è vietato giocare in cortile, a garanzia di una maggiore tranquillità in determinati lassi di tempo.
Come si è organizzato il tuo condominio per far fronte a tali esigenze? Scrivicelo nei commenti.