La revoca dell’amministratore, come si procede

L’amministratore di condominio, oltre ad avere dei compiti ben precisi, ha un mandato temporaneo di 1 anno, che s’intende rinnovato per egual durata, salvo disdetta dell’assemblea. Il primo rinnovo, dunque, è automatico e non esige passaggio assemblare.

Qualora si voglia revocare l’incarico dell’amministratore prima del periodo prestabilito, vanno considerate due opzioni: la revoca con “giusta causa”, che non prevede alcuna conseguenza e la revoca senza “giusta causa”, che al contrario potrebbe scaturire nella richiesta da parte dell’amministratore del compenso pattuito sino alla fine dell’anno e addirittura in un risarcimento danni.

Revoca dell’amministratore di condominio con “giusta causa”

Per quanto riguarda le fattispecie di “giusta causa”, il nuovo articolo 1129, comma 11, stabilisce che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in qualunque momento dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino se non rende il conto della gestione, in altre parole in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di mancata apertura e utilizzazione del conto intestato al condominio, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria. Qualora la domanda venga accolta, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Revoca dell’amministratore di condominio senza giusta causa

L’assemblea dei condomini può revocare l’amministratore anche senza che sussista una “giusta causa”.  In questo caso, serve la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

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