Le spese per le fogne, sia in caso di rifacimento dell’impianto che di spurgo, rientrano nelle cosiddette spese di manutenzione. Ma a chi spettano le spese? Secondo l’articolo 1117 del Codice civile, muri e tetti – ovvero le opere e i manufatti – fognature, canali di scarico e simili – deputati a preservare l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell’art. 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri.

Se una cosa è di tutti, ne consegue che le spese per gli interventi conservativi devono essere sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà (millesimi). La definizione di “cosa comune” si applica perciò anche ai tratti di fognatura ricadenti nei giardini di proprietà di uno o più condomini.

Sebbene i giardini siano a uso esclusivo di tali condomini, infatti, le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali interrati spettano all’intero condominio, poiché i detti tratti di fognatura, fanno parte della rete fognaria a servizio dell’edificio condominiale (raccolgono gli scoli dell’intero fabbricato, le acque piovane provenienti dai balconi degli appartamenti sovrastanti) e hanno una funzione di salvaguardia della statica del fabbricato condominiale, dal momento che hanno la funzione di preservare l’edificio condominiale dalle infiltrazioni di acqua pluviali.

Discorso analogo per lo spurgo della fogna condominiale. Trattandosi di un servizio reso nell’interesse comune, le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini (art. 1123, primo comma, c.c.). Gli unici esclusi, sono i condomini che non usufruiscono del servizio né possono usufruirne in quanto non allacciati all’impianto (es. proprietari cantine o box auto non allacciati all’impianto).