Cos’è il supercondominio
Il supercondominio, chiamato talvolta anche complesso o condominio orizzontale, è un insieme di edifici, generalmente autonomi sotto il profilo strutturale e organizzativo, che hanno in comune beni, servizi, locali o spazi aperti. In questo modo, infatti, è possibile razionalizzare l’uso e la gestione collettivi degli spazi e dei servizi destinati a soddisfare esigenze comuni dei residenti.
L’esistenza del supercondominio è strettamente legata alla realtà edilizia odierna, che vede spesso nascere, soprattutto nelle aeree di espansione urbana, nelle periferie delle grandi città, complessi residenziali, che oltre alle strutture abitative, ospitano anche giardini, piscine, parco giochi, attrezzature sportive, ecc.
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I diritti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene e non vi può rinunciare. Il condomino, inoltre, non può sottrarsi all’obbligo di partecipare alle spese per la conservazione delle parti comuni.
Il condominio può rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento a patto che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il condominio deve comunque contribuire al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Le parti comuni non sono soggette a divisione, purché la divisione possa farsi senza rendere più scomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. I condomini (con la maggioranza indicata dall’articolo 1136) possono apportare tutte le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (es. opere e interventi per migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; per eliminare le barriere architettoniche; per contenere il consumo energetico; per realizzare parcheggi a uso dei condomini; per l’istallazione di impianti per la ricezione radiotelevisiva e l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo; per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, ecc.). Sarà poi compito dell’amministratore convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato ad apportare migliorie.
Chiaramente, sono vietate le innovazioni che possono pregiudiziare la stabilità o la sicurezza del fabbricato; che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
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